Un contribuente ha impugnato due fermi amministrativi sulla propria auto, sostenendo di non aver mai ricevuto i preavvisi. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un'impugnazione tardiva. Il contribuente, pur avendo ricevuto una successiva intimazione di pagamento che lo rendeva edotto della procedura, non ha agito entro i 60 giorni previsti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando il difetto procedurale e la mancata specificità del ricorso, che non affrontava la reale motivazione della sentenza d'appello.
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