La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un avvocato al pagamento delle spese legali a seguito di un'opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato. La causa della condanna è stata l'utilizzo della dicitura "difensore in proprio" nell'atto, che ha implicato un interesse personale del legale e, di conseguenza, la sua responsabilità diretta per le spese processuali dopo la rinuncia all'azione.
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