Una società immobiliare ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite, contestando anatocismo, tassi usurari e altre clausole. Dopo la sconfitta in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nell'azione di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sul correntista. Quest'ultimo deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una valida causa debendi, producendo in giudizio il contratto e gli estratti conto dell'intera durata del rapporto.
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