Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa rifiuti emesso dal Comune, sostenendo che il credito fosse prescritto perché recapitato oltre il termine di cinque anni, benché spedito per tempo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'emissione dell'avviso è regolata dalla decadenza dell'accertamento tributario e non dalla prescrizione, che opera solo dopo che l'atto è diventato definitivo. In forza del principio della scissione degli effetti della notifica, per l'amministrazione fa fede la data di spedizione dell'atto e non la successiva data di ricezione. Ritenendo l'impugnazione pretestuosa a fronte di un orientamento giuridico ormai consolidato, i giudici hanno sanzionato la contribuente per lite temeraria.
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