La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di revocazione di un credito ammesso al passivo di un fallimento. Un curatore scopre, dopo l'ammissione, documenti che provano l'avvenuto pagamento del debito da parte di un terzo. La Corte rigetta il ricorso del creditore, stabilendo che il termine per la revocazione decorre non dalla mera conoscenza dell'esistenza dei documenti, ma dal momento in cui se ne comprende appieno la portata decisiva. Viene inoltre confermato che il pagamento estingue il debito, a prescindere da chi lo abbia effettuato, rendendo legittima la revocazione del credito fallimentare.
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