Una società acquirente ha rivendicato la proprietà di un immobile commerciale acquistato nel 2002. Il locatore del bene si è opposto, sostenendo di aver usucapito l'immobile per successione nel possesso dal padre. Quest'ultimo era entrato nella disponibilità del bene nel 1973 tramite un contratto preliminare di compravendita. La Corte d'Appello ha accolto la rivendicazione della società, escludendo l'usucapione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del locatore. I giudici hanno chiarito che la consegna anticipata di un bene in forza di un contratto preliminare attribuisce solo la detenzione e non il possesso. Per usucapire il bene, sarebbe stata necessaria una formale interversione del possesso, mai provata dal ricorrente. Di conseguenza, la società acquirente ottiene la restituzione dell'immobile e il ricorrente viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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