La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4719/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso straordinario proposto contro una decisione relativa alla fase di esecuzione della pena. La Corte ha ribadito che tale rimedio è esperibile solo per correggere errori in sentenze di condanna che applicano una sanzione penale, e non per i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza.
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