Una società agricola ha impugnato la revoca del proprio concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il tribunale ha il potere-dovere di controllare la fattibilità del concordato preventivo, non solo sotto il profilo giuridico ma anche economico, qualora il piano appaia palesemente irrealizzabile. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non occorreva una nuova convocazione della debitrice, già sentita nella fase prefallimentare. Per aver proposto un ricorso manifestamente infondato, il legale rappresentante è stato condannato a pagare le spese legali in solido con la società.
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