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Art. 94 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Ubriachezza abituale aggravante: ubriaco e violento, non scusa
Un uomo ha impugnato la sua condanna, sostenendo che la polizia avesse provocato la sua reazione e che la sua ubriachezza dovesse essere considerata un'attenuante. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio della ubriachezza abituale aggravante. I giudici hanno stabilito che essere dediti all'alcol costituisce un'aggravante e non una scusante, soprattutto quando non viene meno la capacità di intendere e di volere. La condotta dei poliziotti è stata ritenuta legittima e non arbitraria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva motivi già respinti, con condanna dell'uomo al pagamento delle spese e di una sanzione.
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Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per vari reati. I motivi del ricorso sono stati giudicati una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, privi di una critica specifica alla sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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