La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per falso ideologico, per aver fittiziamente intestato a sé dei veicoli. L'imputato aveva invocato il principio del ne bis in idem, sostenendo di essere già stato sanzionato amministrativamente per gli stessi fatti. La Corte ha stabilito che il reato di falso ideologico è distinto dall'illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada e che, in ogni caso, i due procedimenti possono coesistere se sono complementari e mirano a finalità diverse, senza violare il divieto di doppia punizione.
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