Un'impresa subappaltatrice ha richiesto il pagamento dei lavori sia all'appaltatore principale che al committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il subappaltatore non ha diritto all'indennità dal committente ai sensi dell'art. 936 c.c., poiché non è qualificabile come "terzo". La sua pretesa resta confinata al rapporto contrattuale con l'appaltatore. La mancanza di prove sull'esecuzione dei lavori ha ulteriormente indebolito la sua posizione. La parola chiave è indennità subappaltatore.
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