Un utente ha avviato una opposizione a decreto ingiuntivo contro il fornitore di energia, contestando il pagamento di oltre duemilaquattrocento euro per fatture emesse dopo la chiusura delle utenze e il trasloco. Il Tribunale ha accertato crediti reciproci, riducendo l'importo dovuto a circa duemilasessantanove euro, ma ha condannato l'utente al pagamento delle spese legali per soccombenza prevalente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno chiarito che il rilascio dell'immobile non cancella automaticamente il contratto di fornitura in assenza di una formale disdetta. Inoltre, il fornitore ha provato il credito tramite l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, mentre l'utente non ha contestato i conteggi tecnici dei conguagli. Anche con la parziale riduzione dell'importo tramite compensazione, l'utente resta sostanzialmente sconfitto e deve farsi carico delle spese di lite.
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