L'Imputato, sotto l'effetto di alcol e droga, aggredisce due infermieri e una guardia giurata in un pronto soccorso. Condannato per lesioni personali, impugna la sentenza contestando la gravità della pena e la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili. Sostiene che, avendo l'appello riguardato solo aspetti penali (recidiva e attenuanti), le parti civili non avessero interesse a partecipare. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che la recidiva e le attenuanti incidono sulla gravità del fatto e sulla quantificazione del danno. Di conseguenza, la parte civile ha pieno interesse a intervenire per tutelare i propri diritti risarcitori. L'Imputato perde definitivamente e deve pagare le spese di giudizio.
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