Un trasportatore ha richiesto il risarcimento per merce di terzi distrutta in un sinistro, sulla base di un accordo privato con il proprietario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l'azione di risarcimento danni del trasportatore è ammissibile solo a due condizioni rigorose: la prova di un obbligo contrattuale di tenere indenne il proprietario e la prova dell'avvenuto adempimento di tale obbligo. Nel caso di specie, il trasportatore non è riuscito a dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero l'effettivo carico, il danno subito e il pagamento effettuato, rendendo la sua domanda infondata.
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