La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20257/2024, ha respinto il ricorso di una società fornitrice di gas contro un cliente industriale. Nonostante fosse stato accertato l'inadempimento del cliente, che aveva ritirato meno gas del pattuito, la richiesta di risarcimento è stata negata. La Corte ha sottolineato che spetta al danneggiato l'onere della prova del danno effettivo, che non può essere presunto. Il fornitore non è riuscito a dimostrare di aver acquistato il gas in eccesso e di averlo poi rivenduto in perdita, rendendo la sua richiesta risarcitoria infondata.
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