La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'imputato, condannato per furto aggravato, aveva contestato la motivazione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di merito, anche se implicita, era logica e coerente, e quindi non sindacabile in sede di legittimità, confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese.
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