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Art. 872 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 872 Codice Civile

Distanze legali tra costruzioni: ricorso vago, l’opera resta
I Vicini hanno citato in giudizio Il Proprietario per violazione delle distanze legali tra costruzioni, chiedendo la demolizione di alcune coperture realizzate sul suo immobile. Dopo alterne decisioni nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Vicini. La Suprema Corte ha chiarito che chi contesta la violazione delle distanze edilizie non può limitarsi a richiamare genericamente l'intero regolamento comunale, ma deve indicare con precisione la norma violata e spiegare come i giudici abbiano errato. Inoltre, eventuali irregolarità amministrative o la non conformità ai permessi di costruire rilevano solo nei rapporti con il Comune, non tra privati. Di conseguenza, Il Proprietario vince la causa e mantiene le opere, mentre I Vicini sono condannati a pagare le spese legali.
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Distanze legali tra costruzioni: demolito l’edificio fuori norma
Il Proprietario Confinante ha citato in giudizio I Vicini, contestando la violazione delle distanze legali tra costruzioni. I Vicini avevano infatti edificato alcuni fabbricati a meno di dieci metri dal confine, distanza minima prescritta dal piano regolatore comunale per le zone agricole. I Vicini si difendevano invocando il principio di prevenzione, poiché la norma locale consentiva comunque la costruzione in aderenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Vicini, confermando l'ordine di demolizione. I giudici hanno chiarito che, se il regolamento comunale impone una distanza minima dal confine pur consentendo l'aderenza, il primo costruttore può scegliere solo tra il rispetto della distanza regolamentare o la costruzione sul confine stesso. Non è invece permesso costruire a una distanza intermedia inferiore a quella prescritta.
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Distanze tra costruzioni: quando la nuova legge salva la casa
Due proprietari confinanti hanno fatto causa alle vicine lamentando il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni. La Corte d'Appello, applicando un regolamento comunale sopravvenuto, ha ordinato l'arretramento dell'edificio a cinque metri dal confine, ritenendo inammissibile la richiesta di risarcimento del danno perché presentata in ritardo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dei proprietari. La Corte ha chiarito che le nuove norme sulle distanze tra costruzioni, se più favorevoli, si applicano subito ed evitano la demolizione se l'edificio risulta conforme. Inoltre, la richiesta di risarcimento del danno non può essere formulata per la prima volta in appello se prima si era chiesta solo la demolizione, trattandosi di una domanda nuova e tardiva.
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Distanze legali: il vicino perde la causa contro i balconi
Un proprietario ha fatto causa all'impresa costruttrice confinante, sostenendo che il nuovo edificio violasse le distanze legali. Secondo il proprietario, la distanza di 5 metri dal confine doveva essere calcolata dalla punta dei balconi sporgenti e non dal muro della casa. I giudici hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha chiarito che il regolamento edilizio comunale può stabilire regole specifiche per i balconi. Nel caso in questione, il regolamento locale prevedeva una doppia misura: 5 metri per le pareti e 1,50 metri per i balconi. Poiché la costruzione rispettava entrambe le misure, l'edificio è stato dichiarato perfettamente in regola. Di conseguenza, il proprietario che ha avviato la causa ha perso definitivamente e non ha diritto ad alcuna demolizione o risarcimento.
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Distanze legali tra edifici: l’abuso è del venditore, chi paga?
Il Vicino ha citato in giudizio i Nuovi Proprietari per violazione delle distanze legali tra edifici a causa di una mansarda abusiva, chiedendone l'arretramento e il risarcimento dei danni. I Nuovi Proprietari hanno chiamato in causa i Venditori per essere garantiti, poiché l'abuso era stato iniziato da questi ultimi. La Corte d'Appello ha condannato i Nuovi Proprietari all'arretramento e ha escluso la responsabilità dei Venditori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Nuovi Proprietari limitatamente alla responsabilità dei Venditori. I giudici di legittimità hanno rilevato una grave contraddizione nella sentenza d'appello: la perizia tecnica aveva infatti dimostrato che i Venditori avevano realizzato ben due terzi della mansarda abusiva prima della vendita. La causa è stata rinviata per un nuovo esame sulla manleva.
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Distanze legali tra costruzioni: no al confine a zig-zag
I Vicini hanno contestato la costruzione dei Costruttori, edificata in parte sul confine e in parte a soli 1,60 metri da esso, violando il regolamento comunale che imponeva una distanza minima di 5 metri. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima l'opera applicando il principio di prevenzione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei Vicini, stabilendo che le distanze legali tra costruzioni non consentono di edificare lungo una linea spezzata, alternando parti sul confine a parti a distanza inferiore a quella regolamentare. La Corte ha inoltre accolto parzialmente il ricorso dei Costruttori sulle infiltrazioni d'acqua, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Uso parziale della servitù: il vicino non perde il passaggio
Il Proprietario del Fondo Servente ha chiesto al giudice di dichiarare l'estinzione parziale di una servitù di passaggio, sostenendo che il vicino avesse utilizzato solo uno dei due varchi previsti dal contratto per oltre vent'anni. La Corte d'Appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno rigettato la richiesta. I giudici hanno chiarito che l'uso parziale della servitù non comporta la sua estinzione per prescrizione. La servitù rimane unica e il mancato utilizzo di un secondo varco rappresenta solo un uso limitato del diritto, che può essere espanso in qualsiasi momento. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la validità dell'intero diritto di passaggio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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