Una cittadina rivendica l'usucapione di un'area a seguito di una cessione gratuita terreno al Comune, effettuata per ottenere un permesso di costruire. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, chiarendo che tale cessione costituisce un accordo di natura pubblicistica valido senza un'accettazione formale. Le successive richieste della cittadina di riacquistare il bene hanno inoltre dimostrato il riconoscimento della proprietà comunale, escludendo l'intenzione di possedere come proprietaria, requisito fondamentale per l'usucapione.
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