La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della parte civile avverso una sentenza d'appello che, tramite concordato, aveva ridotto la pena all'imputato per omicidio stradale. La Suprema Corte chiarisce che l'impugnazione della parte civile è ammissibile solo per i capi della sentenza relativi all'azione civile. Poiché la modifica riguardava esclusivamente l'aspetto sanzionatorio penale, senza incidere sulle statuizioni civili già passate in giudicato, la parte civile è stata ritenuta carente di un interesse concreto all'impugnazione.
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