Un ente di bonifica ha impugnato la sentenza che esentava numerosi proprietari di immobili urbani dal pagamento dei contributi consortili. I giudici di merito avevano accertato l'assenza di una specifica utilitas per i beni coinvolti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per la mancata contestazione di tutte le ragioni della decisione. L'ente non ha riprodotto correttamente gli atti dei gradi precedenti, impedendo alla Corte di verificare la correttezza delle procedure seguite.
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