Una nota casa automobilistica ha presentato ricorso contro la decisione di restituire al proprietario una replica di un'auto d'epoca, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale per contraffazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la confisca replica auto non è obbligatoria se il procedimento penale è stato archiviato per insussistenza del fatto, in particolare per l'assenza del requisito della 'confondibilità' tra la replica e il prodotto originale. La Corte ha confermato che l'ordine di apporre etichette 'replica' sul veicolo è una misura precauzionale legittima che non contraddice la decisione di archiviazione.
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