Un'ordinanza della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per falsa attestazione a pubblico ufficiale. La Corte ha ribadito che il reato si consuma nel momento in cui la dichiarazione mendace perviene all'ufficiale, non essendo configurabile il tentativo. Inoltre, ha precisato che i disturbi della personalità escludono l'imputabilità solo se di gravità tale da annullare la capacità di intendere e di volere, condizione non riscontrata nel caso di specie.
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