Un contribuente impugna una cartella esattoriale per imposte non pagate. Durante il giudizio di Cassazione, il contribuente aderisce alla definizione agevolata e decide di non proseguire la causa. Il suo difensore deposita un atto di rinuncia, ma è privo della procura speciale specifica per rinunciare agli atti. La Corte di Cassazione chiarisce che la rinuncia firmata dal solo difensore non estingue il processo, ma dimostra comunque la perdita di interesse del ricorrente. Per questo motivo, i giudici dichiarano la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità è emersa solo successivamente all'avvio della causa. Le spese restano a carico del contribuente.
Continua »