La Corte d'Appello di Bari analizza un caso in cui, a seguito di un accordo, l'appellante chiede l'estinzione del processo. La Corte qualifica tale atto come una rinuncia all'impugnazione, distinguendola dalla rinuncia agli atti, e dichiara la cessazione della materia del contendere. Viene stabilito che in tale scenario non si applica il raddoppio del contributo unificato e le spese legali vengono compensate tra le parti.
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