Una società farmaceutica italiana cita in giudizio un partner svizzero per inadempimento di un contratto di distribuzione. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell'arbitrato internazionale previsto da una clausola contrattuale, chiarendo che anche le questioni di abuso di dipendenza economica, se collegate al contratto, rientrano nella competenza arbitrale.
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