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Art. 826 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Coltivare a lungo non basta: no a usucapione di terreni pubblici
Una cittadina ha richiesto al tribunale di accertare l'usucapione di terreni pubblici gestiti da un ente regionale per lo sviluppo agricolo, sostenendo di averli coltivati a lungo e che la loro destinazione pubblica fosse ormai decaduta. L'ente pubblico si è opposto rivendicando la natura indisponibile dei fondi, originariamente destinati alla riforma fondiaria e alla ridistribuzione della terra. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda. I terreni appartenenti agli enti di riforma agraria restano soggetti a un vincolo di destinazione pubblica per almeno trent'anni. Tale vincolo impedisce il possesso utile a usucapire e riduce il coltivatore a mero detentore, escludendo l'usucapione di terreni pubblici anche in presenza di piani di vendita o liquidazione.
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