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Art. 82 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Inammissibilità ricorso parte civile: il risarcimento negato e non impugnato
Un Cittadino ha presentato ricorso in Cassazione dopo che gli Imputati sono stati assolti per la tenuità del fatto in appello. Il Tribunale di primo grado aveva già respinto la sua richiesta di risarcimento danni, pur condannando gli Imputati. Il Cittadino non aveva impugnato questa specifica decisione sul risarcimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso parte civile. Ha stabilito che il Cittadino non aveva interesse a ricorrere, poiché la decisione sul risarcimento era già diventata definitiva e non era stata contestata nei gradi precedenti.
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Danno chiesto ma udienza deserta: revoca tacita di parte civile
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di alcuni imputati condannati in appello, con contestuale riconoscimento del risarcimento danni a favore dell'ente pubblico creditore. L'ente si era costituito danneggiato all'udienza preliminare, ma aveva poi disertato tutte le successive udienze di discussione del giudizio abbreviato, senza depositare conclusioni scritte né richiamarle a verbale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei difensori, statuendo che l'assenza totale di conclusioni in primo grado integra una revoca tacita della costituzione di parte civile. Di conseguenza, l'ente non aveva il potere di impugnare la sentenza per ottenere il risarcimento. I giudici hanno annullato senza rinvio la condanna risarcitoria, confermando invece le pene concordate dagli imputati in secondo grado.
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Revoca parte civile: condannato per abusi ma risarcimento annullato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un marito per violenza sessuale continuata ai danni della moglie. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'imputato su un punto cruciale, disponendo la revoca della costituzione di parte civile. La vittima, infatti, aveva già avviato un'azione per il risarcimento degli stessi danni in sede civile, nel contesto della causa di separazione. La legge vieta di esercitare contemporaneamente l'azione civile in sede penale e civile per lo stesso fatto. Di conseguenza, pur confermando la colpevolezza e la pena detentiva, la Corte ha annullato le statuizioni civili, cioè la condanna al pagamento del risarcimento del danno decisa nel processo penale.
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