La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22643/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per truffa. La Corte ha stabilito che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la valutazione della condotta susseguente al reato è un criterio applicabile anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia. La decisione si fonda sull'indifferenza dell'imputata verso il danno causato alla vittima.
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