La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14557/2024, ha stabilito che la parte civile non è tenuta a produrre tutti gli atti di impugnazione per dimostrare la durata irragionevole di un processo penale ai fini dell'equa riparazione. In virtù del principio di immanenza parte civile, la sua presenza è costante nel processo. La durata palesemente eccessiva (circa vent'anni nel caso di specie) può essere desunta anche solo dalle sentenze prodotte, senza che la mancata produzione di altri atti possa precludere il diritto al risarcimento.
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