Due individui, costituitisi parte civile in un procedimento per minacce, sono stati esclusi dal processo a seguito della loro assenza in udienza, interpretata dal giudice come remissione tacita di querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il loro ricorso, chiarendo che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile in quanto non decisorio e non abnorme, potendo essere contestato solo con l'impugnazione della sentenza finale.
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