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Art. 82 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 82 Codice di Procedura Penale

Riassunzione del processo civile sospeso: Ente sconfitto
Un Ente Pubblico riceveva due decreti ingiuntivi multimilionari da un Istituto di ricerca privato e si opponeva in giudizio. Il tribunale disponeva la sospensione della causa civile in attesa dell'esito di un processo penale collegato ai medesimi fatti. Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione penale, l'Ente Pubblico non riattivava la causa civile entro i termini previsti dalla legge. L'Istituto privato eccepiva quindi la decadenza dei termini per la riassunzione del processo civile sospeso. La Corte di Appello accoglieva l'eccezione, dichiarando l'estinzione del giudizio e rendendo definitivi i decreti ingiuntivi a carico dell'Ente. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'estinzione della vertenza a causa della tardiva riassunzione del processo civile sospeso, condannando l'Ente Pubblico a versare ingenti spese legali all'Istituto privato.
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Giudicato penale: non vincola chi revoca la parte civile
Uno Stato estero contesta la validità di un contratto in sede civile dopo aver revocato la propria costituzione di parte civile nel processo penale per falso. La Cassazione chiarisce che il giudicato penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nei confronti della parte che si è ritirata, poiché è richiesta una partecipazione effettiva e costante al dibattimento. Viene quindi cassata la sentenza d'appello.
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