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Art. 82 Codice di Procedura Penale

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Revoca tacita querela: no se la parte civile non conclude
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che sosteneva la revoca tacita della querela a seguito della mancata presentazione delle conclusioni scritte della parte civile in appello. La Corte ribadisce che la costituzione di parte civile equivale a querela e la sua efficacia, per il principio di immanenza, persiste nei gradi successivi, anche senza la formalizzazione di nuove conclusioni. Viene inoltre negata l'attenuante del danno di lieve entità per l'impossibilità di quantificare il pregiudizio.
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