Il caso riguarda un imputato condannato in appello che contesta la condanna a rimborsare le spese legali anche alle parti civili non comparse in udienza. Secondo la difesa, l'assenza delle parti costituiva una revoca tacita della costituzione di parte civile. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la mancata comparizione in appello non comporta alcuna revoca tacita della costituzione di parte civile, poiché tale regola si applica solo al primo grado. Inoltre, la Corte d'Appello aveva liquidato le spese solo per i soggetti effettivamente presenti. L'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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