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Art. 82 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 82 Codice di Procedura Civile

Mancanza di procura alle liti: sanatoria negata dalle Sezioni Unite
Una società immobiliare cita in giudizio un acquirente per il rilascio di autorimesse. Il difensore del compratore si costituisce in giudizio senza depositare alcun mandato. I giudici di merito dichiarano inammissibile la costituzione per totale mancanza di procura alle liti, dichiarano la contumacia del convenuto e condannano il legale alle spese. La controversia giunge dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione per chiarire se il giudice debba obbligatoriamente concedere un termine per depositare l'atto mai allegato. Gli Ermellini stabiliscono che la mancanza di procura alle liti iniziale non è sanabile retroattivamente tramite assegnazione di termine, rigettando il ricorso e confermando l'inammissibilità degli atti difensivi.
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Ultrattività del mandato: valido il ricorso post-estinzione
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la perdita della capacità processuale di una società, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore ma prima della notifica del ricorso, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione. La decisione si fonda sul principio di ultrattività del mandato, che cristallizza la validità dell'incarico al momento del suo conferimento, garantendo la stabilità del processo e il diritto di difesa. Il ricorso è quindi ritenuto ammissibile.
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