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Art. 82 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 82 Codice di Procedura Civile

Difesa in proprio dell’avvocato: onorario perso se non dichiarato
Un avvocato promuove un giudizio tributario di ottemperanza contro l'Agenzia delle Entrate per recuperare le spese di lite precedentemente liquidate. Il giudice tributario dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, rimborsando al legale soltanto il contributo unificato ed escludendo i compensi professionali, poiché il contribuente ha agito personalmente. Il professionista ricorre in Cassazione per ottenere la liquidazione dell'onorario. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza: la difesa in proprio dell'avvocato attribuisce il diritto ai compensi solo se l'interessato dichiara espressamente negli atti di agire come difensore tecnico di se stesso e non come semplice cittadino autogestito.
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Liquidazione delle spese processuali: no ai tagli sotto il minimo
Un professionista ha impugnato una cartella esattoriale relativa all'IVA. Dopo aver ottenuto la vittoria sia nel primo che nel secondo grado di giudizio difendendosi da solo, il giudice d'appello gli ha riconosciuto la somma complessiva di soli 200 euro per le spese legali dell'intero processo. Il contribuente si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione contestando l'errata liquidazione delle spese processuali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il compenso deve essere calcolato separatamente per ciascuna fase del processo e non può scendere sotto i minimi previsti dalle tariffe forensi senza una motivazione esplicita. La sentenza d'appello è stata annullata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria per il ricalcolo dei compensi.
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Ricorso firmato personalmente: il cittadino perde contro l’INPS
Due pensionati si rivolgono alla Corte di Cassazione per chiedere la rideterminazione della propria pensione e il risarcimento dei danni contro l'ente previdenziale. Tuttavia, presentano e firmano l'atto in prima persona, senza l'assistenza di un legale abilitato. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici ribadiscono che il ricorso firmato personalmente dal cittadino, nel processo civile, non è valido. È infatti obbligatorio farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, munito di procura speciale. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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