Un ex detenuto ha citato in giudizio il Ministero della Giustizia per differenze retributive relative al lavoro carcerario svolto. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che la difesa del Ministero nel primo grado di giudizio era proceduralmente nulla. Il Ministero si era costituito tramite un proprio funzionario, ma la Corte ha chiarito che il lavoro carcerario configura un rapporto di diritto privato, per il quale è necessaria la difesa dell'Avvocatura dello Stato. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero è stata invalidata, portando alla condanna al pagamento delle somme richieste.
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