Un arbitro ha richiesto il pagamento del proprio compenso professionale per aver presieduto un collegio arbitrale. Il debitore si è opposto, eccependo la prescrizione presuntiva di tre anni prevista per i professionisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, stabilendo che la prescrizione presuntiva non si applica ai compensi degli arbitri. Questo perché l'incarico arbitrale e la liquidazione del relativo compenso richiedono formalità scritte e procedure complesse, mentre la presunzione di avvenuto pagamento si applica solo ai rapporti informali che di solito si saldano subito e senza rilascio di quietanza. Di conseguenza, l'arbitro ha diritto a ricevere il proprio compenso anche dopo il decorso dei tre anni.
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