Una società debitrice si opponeva al pagamento richiesto da una banca, sostenendo che l'accordo tra la banca e il creditore originario non fosse una cessione di credito ma un semplice mandato all'incasso. La Cassazione ha chiarito che, anche se qualificato come mandato, questo era stato conferito nell'interesse della banca stessa, configurando un **mandato all'incasso in rem propriam**. Tale circostanza conferisce alla banca la legittimazione ad agire in giudizio in nome proprio per riscuotere il credito. La banca, avendo un interesse diretto e personale alla riscossione, legato a un'operazione di anticipo finanziario, vince la causa. Il ricorso della società debitrice è stato dichiarato inammissibile.
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