La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito che la prova della cessione del credito spetta sempre al cessionario, ovvero a chi si afferma nuovo creditore. Nel caso di cessioni in blocco di crediti bancari, la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare che uno specifico credito sia stato incluso nell'operazione. Il cessionario deve fornire prova documentale specifica, altrimenti la sua domanda può essere rigettata per difetto di titolarità del diritto.
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