Un cittadino ha ricevuto tre ordinanze di ingiunzione per l'emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione. Il Tribunale ha ridotto le sanzioni applicando l'istituto della continuazione, ritenendo che le emissioni facessero parte di un unico piano per fronteggiare una crisi finanziaria. Il Ministero dell'Interno ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che nel diritto amministrativo non si applica la continuazione per condotte ripetute (concorso materiale), salvo eccezioni previste per la previdenza. La legge speciale sull'emissione di assegni senza provvista prevede la ripetizione delle condotte solo come aggravante, non come attenuante. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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