Il caso riguarda un uomo condannato per furto aggravato che ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente contestava l'entità dell'aumento di pena applicato per il reato continuato, ritenendo la motivazione dei giudici di merito insufficiente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena è insindacabile se supportata da una motivazione logica e congrua. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente giustificato la sanzione evidenziando la scaltrezza del colpevole, che aveva usato un minore come scudo e sfruttato la vulnerabilità delle vittime, rendendo il risarcimento del danno un mero espediente strumentale e non un segno di sincero pentimento. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla riforma Cartabia.
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