Il caso riguarda la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da un soggetto condannato per associazione mafiosa in due diversi periodi storici (1982-1987 e 2009-2015). La Corte d'Appello, come giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza evidenziando un'interruzione temporale di circa vent'anni tra le due condotte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando che per il riconoscimento del reato continuato non basta l'identità del titolo di reato. È necessaria una prova rigorosa del medesimo disegno criminoso originario, il cui onere grava sul richiedente. La presenza di un lungo intervallo temporale esclude l'unicità del programma criminoso, configurando piuttosto una scelta di vita o un'abitualità criminosa. Il ricorrente perde la causa ed è condannato alle spese.
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