L'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito per un Contribuente, derivante da somme ricevute dal figlio in adempimento di una donazione modale. Il Contribuente non aveva dichiarato questi importi, ritenendoli esenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente. Ha stabilito che le somme periodiche ricevute in forza di una donazione modale, se destinate a un terzo, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono quindi tassabili. La Corte ha chiarito che la donazione modale e tassazione di tali somme non gode dell'esenzione prevista per le donazioni dirette, confermando l'accertamento fiscale.
Continua »