La vittima di un'estorsione, già costituita parte civile contro un imputato, ha cercato di estendere la sua richiesta di risarcimento a un complice nello stesso processo. Il Tribunale ha dichiarato la richiesta inammissibile. La donna ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale decisione fosse un atto abnorme. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che il provvedimento del Tribunale, pur potendo essere errato, rientra nei poteri del giudice e non blocca il processo. Non essendo un atto abnorme, il ricorso è inammissibile. La vittima ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali.
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