La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili per mancanza di interesse a ricorrere. La sentenza chiarisce che, in caso di contrasto tra la motivazione (che escludeva le parti civili) e il dispositivo (che confermava il risarcimento), prevale quest'ultimo. Poiché le parti civili avevano già ottenuto un titolo esecutivo per il danno, non avevano alcun vantaggio pratico da un'ulteriore impugnazione.
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