Un detenuto si è visto negare i colloqui con suoceri e cognata perché non conviventi. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che per il diritto ai colloqui congiunti, la nozione di 'prossimo congiunto' ex art. 307 c.p. si applica e include anche gli affini dello stesso grado, come suoceri e cognati, a prescindere dalla convivenza.
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