La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, nel calcolo del reddito devono essere incluse anche le indennità percepite per invalidità totale. La Corte ha chiarito che il concetto di reddito rilevante per il beneficio non coincide con quello imponibile ai fini fiscali, ma comprende ogni entrata, anche non tassabile, in quanto indicativa della capacità economica effettiva del richiedente. Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che sosteneva l'esclusione di tali somme dal calcolo.
Continua »