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Art. 76 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Altri anni per Art. 76 Codice di Procedura Penale

Ricettazione: il possesso legittima la vittima
La Corte di Cassazione ha confermato una condanna per ricettazione di due anfore, stabilendo un principio chiave: per essere considerata vittima del reato e chiedere un risarcimento, non è necessario essere il proprietario legale del bene, ma è sufficiente esserne il possessore. L'imputato aveva contestato la legittimazione della parte civile, in quanto mero detentore delle anfore, e chiesto di riqualificare il reato in furto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il bene giuridico tutelato è anche il possesso, e che le prove per l'accusa di furto erano troppo generiche.
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Nomina difensore: distinzione tra vittima e parte civile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato per truffa, confermando la sua condanna al risarcimento dei danni nonostante la prescrizione del reato. Il punto centrale della sentenza riguarda la 'nomina difensore': la Corte ha stabilito che la scelta di un legale da parte della vittima (persona offesa) per presentare la querela non impedisce la nomina di un avvocato diverso per la successiva costituzione di parte civile nel processo. Viene chiarita la distinzione tra le due figure e le relative fasi, ritenendo valida la costituzione della parte civile.
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