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Art. 76 Codice di Procedura Civile

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Prescrizione crediti di lavoro: quando decorre?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione dei crediti di lavoro per un rapporto, originariamente mascherato da contratto a progetto e poi riqualificato come subordinato, inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto stesso. La Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che sosteneva la decorrenza in corso di rapporto, chiarendo che la mancanza di 'stabilità reale' e il conseguente stato di soggezione del lavoratore giustificano tale posticipo. È stato inoltre confermato il principio per cui le differenze retributive vanno calcolate al lordo delle ritenute fiscali.
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Responsabilità presidente associazione: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17128/2025, si è pronunciata sulla responsabilità del presidente di un'associazione sportiva per i debiti dell'ente. Il caso riguardava una fornitura di materiale sportivo non saldata. La Corte ha stabilito che la mera carica di presidente non comporta automaticamente una responsabilità personale e che un documento, per valere come ricognizione di debito, deve contenere una chiara e inequivoca assunzione dell'obbligazione, la cui interpretazione è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se non implausibile. La sentenza ha anche ribadito il principio di non dispersione della prova documentale nel giudizio di appello.
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Errore chirurgico: prova per presunzioni e risarcimento
Un paziente, a seguito di un incidente, subiva un errore chirurgico durante la rimozione dei mezzi di sintesi, con un frammento di vite lasciato nella gamba. Dopo un iniziale rigetto della domanda per mancanza di prova diretta, la Cassazione ha cassato la sentenza, stabilendo che la responsabilità medica può essere provata anche per presunzioni basate sulla documentazione clinica. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha quindi riconosciuto l'errore chirurgico, condannando la struttura sanitaria al risarcimento del solo danno temporaneo (prolungamento della malattia e danno morale), escludendo il danno permanente in quanto conseguenza dell'incidente originario.
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