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Art. 75 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 75 Codice di Procedura Penale

Assoluzione per insufficienza di prova: quando l’interesse ad impugnare non basta
Un ufficiale dell'Aeronautica, assolto in primo grado con rito abbreviato per insufficienza di prova da accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione, ha presentato ricorso. L'ufficiale voleva una formula assolutoria più piena per evitare pretese di danno erariale. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che non sussiste l'interesse ad impugnare assoluzione per insufficienza di prova. Una sentenza di assoluzione emessa con rito abbreviato non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, a meno che la parte civile non abbia accettato tale rito. La formula dell'assoluzione, quindi, non avrebbe cambiato le conseguenze extra-penali.
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Reato di calunnia: finge il furto dell’assegno e viene condannato
Un debitore consegna alcuni assegni a titolo di pagamento per la locazione di un immobile. Successivamente, per evitare l'incasso dei titoli, l'uomo sporge una falsa denuncia di furto del carnet custodito nella propria vettura e disconosce la propria firma apposta sugli assegni. La vittima dell'accusa si ritrova indagata ingiustamente. I giudici di merito condannano l'autore della denuncia a due anni di reclusione per il reato di calunnia continuato, supportati da una consulenza grafologica e da testimonianze. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la validità della perizia grafica e l'interpretazione dei testimoni. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, confermando integralmente la condanna penale e il risarcimento del danno.
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Atto abnorme: quando l’esclusione della parte civile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una parte danneggiata contro l'ordinanza che le negava la costituzione di parte civile in un processo penale. La parte lesa aveva già avviato un'azione civile separata. La Corte ha stabilito che, sebbene la decisione del tribunale potesse essere illegittima, non costituiva un atto abnorme, in quanto non creava una stasi processuale irreparabile, potendo l'azione risarcitoria proseguire nella sua sede originaria. L'inammissibilità del ricorso deriva dalla mancanza del carattere di abnormità, unico presupposto che avrebbe consentito l'impugnazione.
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